Ordinamento scolastico

Autonomia scolastica, PTOF e Legge 107/2015

8 affermazioni. Nessuna frase senza referenza.

1.

Secondo quanto riportato all’art. 1 del Legge, al comma 2.

«Le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali [...]. In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio [...].»

Legge 13 luglio 2015, n. 107 — Riforma del sistema nazionale di istruzione — Stato italiano / Normattiva · 2015

Nell’attuazione dell’autonomia scolastica, le scuole garantiscono la partecipazione degli organi collegiali e programmano su base triennale l’offerta formativa, coordinandosi con il contesto territoriale.

2.

Secondo quanto riportato all’art. 1 del Legge, al comma 5.

«È istituito per l'intera istituzione scolastica [...] l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa [...]. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.»

Legge 13 luglio 2015, n. 107 — Riforma del sistema nazionale di istruzione — Stato italiano / Normattiva · 2015

L’organico dell’autonomia è istituito per l’intera scuola ed è funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali del PTOF; i docenti vi concorrono con attività di insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione, progettazione e coordinamento.

3.

Secondo quanto riportato all’art. 1 del Legge, al comma 14 (sostituzione dell’art. 3 D.P.R. 275/1999).

«Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.»

Legge 13 luglio 2015, n. 107 — Riforma del sistema nazionale di istruzione — Stato italiano / Normattiva · 2015

Il PTOF è predisposto da ogni istituzione scolastica con la partecipazione di tutte le componenti, è rivedibile annualmente e descrive la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa della scuola.

4.

Secondo quanto riportato all’art. 1 del Legge, al comma 124.

«Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento [...] sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione [...].»

Legge 13 luglio 2015, n. 107 — Riforma del sistema nazionale di istruzione — Stato italiano / Normattiva · 2015

Per i docenti di ruolo la formazione in servizio è obbligatoria, permanente e strutturale; le attività sono definite dalla scuola in coerenza con PTOF, piano di miglioramento e priorità nazionali. La disposizione non stabilisce però un monte ore individuale nazionale.

5.

Secondo quanto riportato all’art. 21 del Legge, al comma 8.

«L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.»

Legge 15 marzo 1997, n. 59 — Autonomia delle istituzioni scolastiche (art. 21) — Stato italiano / Normattiva · 1997

L'autonomia organizzativa consente flessibilità su orario della lezione, gruppo classe e impiego dei docenti, ma restano fermi i giorni di lezione nazionali, almeno cinque giorni settimanali e gli obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi.

6.

Secondo quanto riportato all’art. 1 del Decreto, al comma 1 e c. 2.

«Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alle Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli Enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. [...] L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana [...]»

D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 — Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche — Stato italiano / Normattiva · 1999

Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale: definiscono e realizzano l'offerta formativa nel rispetto delle funzioni regionali e degli enti locali. L'autonomia garantisce libertà di insegnamento e pluralismo culturale.

7.

Secondo quanto riportato all’art. 5 del Decreto, al comma 1 e c. 3.

«Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio [...]. L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.»

D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 — Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche — Stato italiano / Normattiva · 1999

Le scuole possono adottare, anche per l'impiego dei docenti, modalità organizzative coerenti con gli obiettivi di studio. L'orario del curricolo è flessibile, anche su base plurisettimanale, ma restano almeno cinque giorni settimanali e il monte ore delle discipline obbligatorie.

8.

Secondo quanto riportato all’art. 1 del Decreto, al comma 1.

«Il presente regolamento detta i principi e le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche cui è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 e del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, anche alla luce della riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107.»

D.I. 28 agosto 2018, n. 129 — Gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche — Ministero dell’Istruzione / Normattiva · 2018

Il D.I. 129/2018 detta i principi e le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle scuole con personalità giuridica e autonomia, anche alla luce della Legge 107/2015.

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