Secondo quanto riportato all’art. 1 del Legge, al comma 2.
«Le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali [...]. In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio [...].»
Legge 13 luglio 2015, n. 107 — Riforma del sistema nazionale di istruzione — Stato italiano / Normattiva · 2015
Nell’attuazione dell’autonomia scolastica, le scuole garantiscono la partecipazione degli organi collegiali e programmano su base triennale l’offerta formativa, coordinandosi con il contesto territoriale.