Assenze e permessi

Maternità e congedi parentali

6 affermazioni. Nessuna frase senza referenza.

1.

Secondo quanto riportato all’art. 34 del Contratto, al comma 2.

«Nel periodo di congedo di maternità e di paternità, ai sensi degli articoli 16, 17, 27-bis e 28 del decreto legislativo n. 151 del 2001 alla lavoratrice o al lavoratore spetta l’intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a quindici giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui all’art. 17, comma 8 del CCNL 29 novembre 2007. Durante il medesimo periodo di astensione, tale periodo è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza.»

CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 18 gennaio 2024 (triennio 2019-2021) — ARAN · 2024

Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore spetta l’intera retribuzione fissa mensile e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti previste per le malattie lunghe o il ricovero.

2.

Secondo quanto riportato all’art. 12 del Contratto, al comma 2.

«Durante il medesimo periodo di astensione, tale periodo è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza.»

CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007 (quadriennio normativo 2006-2009) — ARAN / Ministero dell’Istruzione · 2007

Durante l’astensione obbligatoria il periodo è considerato servizio effettivamente prestato anche ai fini dell’eventuale proroga dell’incarico di supplenza.

3.

Secondo quanto riportato all’art. 34 del Contratto, al comma 6.

«Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con l’indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza di norma cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del termine minimo di cinque giorni.»

CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 18 gennaio 2024 (triennio 2019-2021) — ARAN · 2024

Per i periodi di astensione di cui all’art. 32, c. 1, del d.lgs. 151/2001 la domanda, con l’indicazione della durata, si presenta di norma cinque giorni prima, anche a mezzo raccomandata o strumento telematico idoneo; in situazioni personali comprovate è possibile presentarla entro le 48 ore precedenti.

4.

Secondo quanto riportato all’art. 35 del Contratto, al comma 11.

«Al personale di cui al presente articolo si applicano le norme relative ai congedi parentali come disciplinati dall’art. 34 (Congedi dei genitori) e le disposizioni relative alle gravi patologie, di cui all’art. 17, comma 9 del CCNL 29 novembre 2007.»

CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 18 gennaio 2024 (triennio 2019-2021) — ARAN · 2024

Al personale a tempo determinato si applicano le norme sui congedi parentali disciplinate dall’art. 12 del CCNL.

5.

Secondo Articolo di settore, novità comma 220 Legge di Bilancio 2026 sull’art. 47 d.lgs. 151/2001.

«A ciascun genitore sono riconosciuti, alternativamente, 10 giorni lavorativi l’anno (10 giorni al padre e 10 giorni alla madre) non retribuiti, per le malattia di ogni figlio di età compresa fra i quattro (dal giorno successivo al compimento del terzo anno di età) e i 14 anni (compreso il giorno del compimento): Tali giorni pur non essendo retribuiti sono ugualmente utili ai fini dell’anzianità di servizio. Il genitore non può usufruire, oltre ai giorni annui che gli spettano per la malattia del figlio, anche di quelli dell’altro genitore, in presenza di rinuncia.»

Malattia del bambino: 10 giorni di permesso annuali non retribuiti dai 4 ai 14 anni. Novità in Legge di Bilancio 2026 — Orizzonte Scuola · 2026

Orizzonte Scuola, sulla Legge di Bilancio 2026, riporta che dal 1° gennaio 2026 ciascun genitore ha 10 giorni lavorativi l’anno, non retribuiti ma utili all’anzianità, per malattia di ogni figlio dai 4 ai 14 anni; i giorni dell’altro genitore non si sommano in caso di rinuncia.

6.

Secondo quanto riportato all’art. 34 del Contratto, al comma 3.

«Il congedo parentale previsto per ciascun figlio dall’art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001 per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri non riduce le ferie ed è valutato ai fini dell’anzianità di servizio. I primi trenta giorni di tale congedo, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.»

CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 18 gennaio 2024 (triennio 2019-2021) — ARAN · 2024

Il congedo parentale di cui all’art. 32 d.lgs. 151/2001 non riduce le ferie; i primi trenta giorni, computati per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, sono retribuiti per intero, esclusi straordinari e indennità disagiate.

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