Secondo quanto riportato all’art. 34 del Contratto, al comma 2.
«Nel periodo di congedo di maternità e di paternità, ai sensi degli articoli 16, 17, 27-bis e 28 del decreto legislativo n. 151 del 2001 alla lavoratrice o al lavoratore spetta l’intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a quindici giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui all’art. 17, comma 8 del CCNL 29 novembre 2007. Durante il medesimo periodo di astensione, tale periodo è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza.»
CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 18 gennaio 2024 (triennio 2019-2021) — ARAN · 2024
Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore spetta l’intera retribuzione fissa mensile e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti previste per le malattie lunghe o il ricovero.