Ferie

Ferie dei docenti a tempo indeterminato

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1.

Secondo quanto riportato all’art. 13 del Contratto, al comma 1.

«Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.»

CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007 (quadriennio normativo 2006-2009) — ARAN / Ministero dell’Istruzione · 2007

Il dipendente con contratto a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di ferie retribuito, con la normale retribuzione esclusi i compensi per lavoro aggiuntivo o straordinario e le indennità non corrisposte per dodici mensilità.

2.

Secondo quanto riportato all’art. 13 del Contratto, al comma 2.

«La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.»

CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007 (quadriennio normativo 2006-2009) — ARAN / Ministero dell’Istruzione · 2007

La durata ordinaria delle ferie è di 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate di cui alla legge 937/1977.

3.

Secondo quanto riportato all’art. 13 del Contratto, al comma 3.

«I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.»

CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007 (quadriennio normativo 2006-2009) — ARAN / Ministero dell’Istruzione · 2007

I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie, comprensivi delle stesse due giornate di legge.

4.

Secondo quanto riportato all’art. 13 del Contratto, al comma 4.

«Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.»

CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007 (quadriennio normativo 2006-2009) — ARAN / Ministero dell’Istruzione · 2007

Dopo tre anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai neo-assunti spettano i 32 giorni previsti per il personale a regime.

5.

Secondo quanto riportato all’art. 13 del Contratto, al comma 6.

«Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.»

CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007 (quadriennio normativo 2006-2009) — ARAN / Ministero dell’Istruzione · 2007

Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è proporzionale ai dodicesimi di servizio; la frazione di mese superiore a quindici giorni vale come mese intero.

6.

Secondo quanto riportato all’art. 13 del Contratto, al comma 8.

«Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.»

CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007 (quadriennio normativo 2006-2009) — ARAN / Ministero dell’Istruzione · 2007

Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo il caso di cessazione previsto dal comma 15 dello stesso articolo; vanno chieste al dirigente scolastico.

7.

Secondo quanto riportato all’art. 13 del Contratto, al comma 9.

«Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative.»

CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007 (quadriennio normativo 2006-2009) — ARAN / Ministero dell’Istruzione · 2007

Le ferie del personale docente devono essere fruite durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; nel resto dell’anno si possono chiedere al massimo sei giornate lavorative.

8.

Secondo quanto riportato all’art. 13 del Contratto, al comma 10.

«In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica.»

CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007 (quadriennio normativo 2006-2009) — ARAN / Ministero dell’Istruzione · 2007

Se esigenze di servizio, motivi personali o malattia hanno impedito di godere le ferie nell’anno, il docente a tempo indeterminato le fruisce nell’anno scolastico successivo, nei periodi di sospensione dell’attività didattica.

9.

Secondo quanto riportato all’art. 13 del Contratto, al comma 14.

«Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.»

CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007 (quadriennio normativo 2006-2009) — ARAN / Ministero dell’Istruzione · 2007

Il periodo di ferie non si riduce per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se durate l’intero anno scolastico.

10.

Secondo quanto riportato all’art. 13 del Contratto, al comma 15.

«All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.»

CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007 (quadriennio normativo 2006-2009) — ARAN / Ministero dell’Istruzione · 2007

Il CCNL 2006/2009, all’art. 13 c. 15, prevedeva il pagamento sostitutivo delle ferie non fruite all’atto della cessazione, sia per il tempo determinato sia per l’indeterminato.

11.

Secondo quanto riportato all’art. 38 del Contratto, al comma 1.

«L’art. 13, comma 15 del CCNL 29 novembre 2007, è così sostituito: «15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.».»

CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 18 gennaio 2024 (triennio 2019-2021) — ARAN · 2024

L’art. 38 del CCNL 18 gennaio 2024 ha sostituito l’art. 13 c. 15 del CCNL 2007: le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo alla cessazione, nei limiti delle norme di legge.

12.

Secondo quanto riportato all’art. 1 del Legge, al comma 54.

«Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.»

Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 54-56 — Stato italiano / Normattiva · 2012

La legge 228/2012, art. 1 c. 54, prevede che i docenti fruiscono delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, esclusi scrutini, esami di Stato e attività valutative; nel resto dell’anno al massimo sei giornate, se la sostituzione non crea oneri per la finanza pubblica.

13.

Secondo Articolo di settore, sezione «Docenti con contratto part time».

«part time orizzontale, il docente ha diritto al medesimo numero di giorni di ferie rispetto ai colleghi con contratto a tempo pieno; part time verticale, il docente ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale alle giornate di lavoro prestate.»

Ferie del personale docente a tempo indeterminato e determinato: ultime novità ed esempi di calcolo — Orizzonte Scuola · 2026

Secondo Orizzonte Scuola, nel part-time orizzontale spettano gli stessi giorni di ferie del tempo pieno; nel part-time verticale i giorni sono proporzionali alle giornate di lavoro prestate.

14.

Secondo Articolo di settore, sezione «Periodo interessato alla fruizione delle ferie».

«Da ciò si evince quindi che i giorni utili per poter usufruire delle ferie sono i seguenti: dal primo di settembre fino alla data di avvio delle attività educative o didattiche [...]; durante le sospensioni dovute alle vacanze natalizie e pasquali; tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, esclusi i giorni dedicati agli scrutini ed agli esami; dal primo luglio al 31 agosto.»

Ferie del personale docente a tempo indeterminato e determinato: ultime novità ed esempi di calcolo — Orizzonte Scuola · 2026

Orizzonte Scuola elenca, oltre alla sospensione didattica, i periodi in cui i docenti possono fruire delle ferie: da settembre all’avvio delle lezioni, natalizie e pasquali, tra il termine delle lezioni e il 30 giugno (esclusi scrutini ed esami) e dal 1° luglio al 31 agosto.

15.

Secondo Articolo di settore, sezione «Maturazione delle ferie».

«Le ferie non subiranno detrazioni e non si interromperà la loro maturazione nel caso il docente dovesse effettuare: Assenze retribuite per intero [...] assenze retribuite in modo parziale [...]. Le ferie, subiranno invece una riduzione nel caso di: aspettative non retribuite per motivi familiari, di lavoro o di studio; congedo biennale per assistenza ai sensi della legge 104/92 anche se retribuito.»

Ferie del personale docente a tempo indeterminato e determinato: ultime novità ed esempi di calcolo — Orizzonte Scuola · 2026

Secondo Orizzonte Scuola la maturazione delle ferie non si interrompe per assenze retribuite (anche in modo parziale); si riduce invece in caso di aspettative non retribuite e di congedo biennale L. 104, anche se retribuito.

16.

Secondo Articolo di settore, FAQ su settimana corta e conteggio di sabato, domenica e festivi.

«Anche con articolazione su cinque giorni, le ferie si calcolano su base di sei giorni settimanali. I sabati sono computati nel calcolo, esclusi i festivi e le domeniche. [...] Il sabato è incluso nel conteggio, mentre le domeniche e i festivi no.»

Ferie docenti a tempo indeterminato o 31 agosto: quanti giorni, come si calcolano sabato, domenica e festivi. FAQ — Orizzonte Scuola · 2026

Secondo Orizzonte Scuola, anche con settimana corta le ferie si calcolano su sei giorni settimanali: il sabato entra nel conteggio, domeniche e festivi no; il giorno libero non riduce i giorni spettanti.

17.

Secondo Articolo di settore, FAQ su Ferragosto e giorni di chiusura della scuola.

«No. Ferragosto, essendo giorno festivo, non comporta decurtazione di ferie. [...] Sì, se la scuola è formalmente chiusa, quei giorni non vanno considerati come ferie.»

Ferie docenti a tempo indeterminato o 31 agosto: quanti giorni, come si calcolano sabato, domenica e festivi. FAQ — Orizzonte Scuola · 2026

Orizzonte Scuola precisa che Ferragosto, essendo festivo, non decade dal monte ferie; se la scuola è formalmente chiusa (es. 14 agosto) quei giorni non vanno considerati ferie.

18.

Secondo quanto riportato all’art. 1 del Legge, al comma 56.

«Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.»

Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 54-56 — Stato italiano / Normattiva · 2012

Le disposizioni sui commi 54 e 55 della legge 228/2012 non possono essere derogate dai contratti collettivi; le clausole contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.

19.

Secondo quanto riportato all’art. 5 del Decreto, al comma 8.

«Le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, ivi compreso il personale della scuola, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.»

D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5, comma 8 — Divieto di monetizzazione ferie — Stato italiano / Normattiva · 2012

Nel pubblico impiego, anche per il personale della scuola, ferie, riposi e permessi vanno fruiti secondo gli ordinamenti e, di regola, non danno luogo a trattamenti economici sostitutivi.

20.

Secondo Contratto, dichiarazione congiunta n. 2, in relazione all’art. 38.

«all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall’art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012.»

CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 18 gennaio 2024 (triennio 2019-2021) — ARAN · 2024

La dichiarazione congiunta n. 2 al CCNL 18 gennaio 2024 precisa che, alla cessazione, le ferie non fruite sono monetizzabili solo se l’impossibilità non è imputabile al dipendente (decesso, malattia, infortunio, inidoneità permanente, congedo obbligatorio).

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