Secondo quanto riportato all’art. 13 del Contratto, al comma 1.
«Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.»
CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007 (quadriennio normativo 2006-2009) — ARAN / Ministero dell’Istruzione · 2007
Il dipendente con contratto a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di ferie retribuito, con la normale retribuzione esclusi i compensi per lavoro aggiuntivo o straordinario e le indennità non corrisposte per dodici mensilità.