Ferie

Festività soppresse e Santo Patrono

4 affermazioni. Nessuna frase senza referenza.

1.

Secondo quanto riportato all’art. 14 del Contratto, al comma 1.

«A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937.»

CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007 (quadriennio normativo 2006-2009) — ARAN / Ministero dell’Istruzione · 2007

A tutti i dipendenti sono attribuite 4 giornate di riposo ai sensi della legge 937/1977.

2.

Secondo quanto riportato all’art. 14 del Contratto, al comma 1.

«E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.»

CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007 (quadriennio normativo 2006-2009) — ARAN / Ministero dell’Istruzione · 2007

È considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, se cade in giorno lavorativo.

3.

Secondo quanto riportato all’art. 14 del Contratto, al comma 2.

«Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.»

CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007 (quadriennio normativo 2006-2009) — ARAN / Ministero dell’Istruzione · 2007

Le quattro giornate di riposo si fruiscono nell’anno scolastico di riferimento e, per il personale docente, solo tra il termine delle lezioni e degli esami e l’inizio delle lezioni successive, oppure durante le sospensioni delle lezioni.

4.

Secondo quanto riportato all’art. 1 del Legge, al comma 1.

«Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario; b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.»

Legge 23 dicembre 1977, n. 937 — Giornate di riposo per i dipendenti pubblici — Stato italiano / Normattiva · 1977

La legge 937/1977 attribuisce ai dipendenti pubblici sei giornate di riposo: due in aggiunta al congedo ordinario e quattro a richiesta, tenendo conto delle esigenze di servizio.

Norma è un assistente di orientamento normativo per docenti. Non è il Ministero, non è un sindacato e non sostituisce il testo ufficiale né una consulenza sul caso concreto. La risposta è in italiano, agganciata ai passaggi del corpus, con uno score di affidabilità. Se manca del tutto un aggancio alle fonti, Norma tace.