Secondo quanto riportato all’art. 1 del Decreto, al comma 2.
«Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative [...].»
D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 — Ordinamento del lavoro pubblico — Stato italiano / Normattiva · 2001
Il D.lgs. 165/2001 include espressamente gli istituti, le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative tra le amministrazioni pubbliche cui si applica la disciplina generale del lavoro pubblico.