Ordinamento scolastico

Legge, contrattazione e organizzazione del lavoro pubblico

7 affermazioni. Nessuna frase senza referenza.

1.

Secondo quanto riportato all’art. 1 del Decreto, al comma 2.

«Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative [...].»

D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 — Ordinamento del lavoro pubblico — Stato italiano / Normattiva · 2001

Il D.lgs. 165/2001 include espressamente gli istituti, le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative tra le amministrazioni pubbliche cui si applica la disciplina generale del lavoro pubblico.

2.

Secondo quanto riportato all’art. 40 del Decreto, al comma 1.

«La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali [...]. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici [...] e quelle afferenti alle prerogative dirigenziali [...].»

D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 — Ordinamento del lavoro pubblico — Stato italiano / Normattiva · 2001

La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali; per sanzioni disciplinari, valutazione ai fini del trattamento accessorio e mobilità opera nei limiti previsti dalla legge. Restano escluse, tra l’altro, l’organizzazione degli uffici e le prerogative dirigenziali.

3.

Secondo quanto riportato all’art. 40 del Decreto, al comma 3-quinquies.

«Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale [...]. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate [...].»

D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 — Ordinamento del lavoro pubblico — Stato italiano / Normattiva · 2001

La contrattazione integrativa non può contrastare i vincoli del CCNL, disciplinare materie non delegate o violare limiti di legge; le clausole adottate in violazione di tali limiti sono nulle e non applicabili.

4.

Secondo quanto riportato all’art. 2 del Decreto, al comma 2 e c. 3-bis.

«Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano [...] discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche [...] possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali [...]. Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.»

D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 — Ordinamento del lavoro pubblico — Stato italiano / Normattiva · 2001

Il CCNL non dispone di un potere generale di derogare alla legge: può derogare a disposizioni speciali sul lavoro pubblico soltanto nelle materie affidate alla contrattazione dall’art. 40 e nel rispetto dei principi del D.lgs. 165/2001. Le clausole che violano norme imperative o i limiti legali della contrattazione sono nulle.

5.

Secondo quanto riportato all’art. 5 del Decreto, al comma 2.

«Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9.»

D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 — Ordinamento del lavoro pubblico — Stato italiano / Normattiva · 2001

Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi, le determinazioni sull'organizzazione degli uffici e sulla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi di gestione con i poteri del privato datore di lavoro, restando salve informazione e partecipazione sindacale ove previste dai contratti.

6.

Secondo quanto riportato all’art. 25 del Decreto, al comma 2.

«Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.»

D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 — Ordinamento del lavoro pubblico — Stato italiano / Normattiva · 2001

Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile delle risorse e dei risultati. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali ha autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane; organizza l'attività scolastica ed è titolare delle relazioni sindacali.

7.

Secondo quanto riportato all’art. 40 del Decreto, al comma 4.

«Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.»

D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 — Ordinamento del lavoro pubblico — Stato italiano / Normattiva · 2001

Le pubbliche amministrazioni, e quindi anche le scuole, devono adempiere agli obblighi dei contratti collettivi nazionali e assicurarne l'osservanza. Una circolare o un ordine di servizio di istituto non può dispensare dall'applicazione del CCNL.

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