Assenze e permessi

Malattia del personale a tempo determinato

4 affermazioni. Nessuna frase senza referenza.

1.

Secondo quanto riportato all’art. 19 del Contratto, al comma 3.

«Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.»

CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007 (quadriennio normativo 2006-2009) — ARAN / Ministero dell’Istruzione · 2007

Il personale docente e ATA assunto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche ha diritto alla conservazione del posto per malattia per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.

2.

Secondo quanto riportato all’art. 19 del Contratto, al comma 4.

«Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.»

CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007 (quadriennio normativo 2006-2009) — ARAN / Ministero dell’Istruzione · 2007

Entro quel limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione al personale TD annuale o al 30 giugno è intera nel primo mese di assenza, al 50% nel secondo e terzo mese; per il resto si conserva il posto senza assegni.

3.

Secondo quanto riportato all’art. 19 del Contratto, al comma 10.

«Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.»

CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007 (quadriennio normativo 2006-2009) — ARAN / Ministero dell’Istruzione · 2007

Per i contratti a tempo determinato stipulati dal dirigente scolastico (supplenze brevi) la conservazione del posto per malattia, nei limiti del contratto, non supera i 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.

4.

Secondo quanto riportato all’art. 35 del Contratto, al comma 3-4.

«Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico. [...] in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese.»

CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 18 gennaio 2024 (triennio 2019-2021) — ARAN · 2024

Per i contratti al 31 agosto o al 30 giugno, l’art. 35 CCNL 2019/2021 conferma la conservazione del posto per malattia fino a nove mesi nel triennio, con retribuzione intera il primo mese e al 50% il secondo e il terzo.

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