Secondo quanto riportato all’art. 19 del Contratto, al comma 3.
«Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.»
CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007 (quadriennio normativo 2006-2009) — ARAN / Ministero dell’Istruzione · 2007
Il personale docente e ATA assunto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche ha diritto alla conservazione del posto per malattia per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.