Secondo quanto riportato all’art. 17 del Contratto, al comma 1.
«Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.»
CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007 (quadriennio normativo 2006-2009) — ARAN / Ministero dell’Istruzione · 2007
Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per 18 mesi; si sommano all’ultimo episodio le assenze per malattia del triennio precedente.