Assenze e permessi

Assenza per malattia del personale di ruolo

5 affermazioni. Nessuna frase senza referenza.

1.

Secondo quanto riportato all’art. 17 del Contratto, al comma 1.

«Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.»

CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007 (quadriennio normativo 2006-2009) — ARAN / Ministero dell’Istruzione · 2007

Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per 18 mesi; si sommano all’ultimo episodio le assenze per malattia del triennio precedente.

2.

Secondo quanto riportato all’art. 17 del Contratto, al comma 2.

«Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.»

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Superati i 18 mesi, su richiesta e in casi particolarmente gravi può essere concesso un ulteriore periodo di 18 mesi senza retribuzione.

3.

Secondo quanto riportato all’art. 17 del Contratto, al comma 8.

«a) intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza. [...] b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.»

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Nel triennio di comporto la retribuzione è intera (fissa mensile, RPD e CIA, senza altri accessori) per i primi 9 mesi, al 90% per i 3 mesi successivi e al 50% per gli ulteriori 6 mesi.

4.

Secondo quanto riportato all’art. 17 del Contratto, al comma 10.

«L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.»

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L’assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, va comunicata alla scuola tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche in caso di prosecuzione.

5.

Secondo quanto riportato all’art. 17 del Contratto, al comma 14.

«Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.»

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Il dipendente assente per malattia è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato, anche la domenica e i festivi, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Norma è un assistente di orientamento normativo per docenti. Non è il Ministero, non è un sindacato e non sostituisce il testo ufficiale né una consulenza sul caso concreto. La risposta è in italiano, agganciata ai passaggi del corpus, con uno score di affidabilità. Se manca del tutto un aggancio alle fonti, Norma tace.