Contratto

Orario di cattedra per grado di scuola

3 affermazioni. Nessuna frase senza referenza.

1.

Secondo quanto riportato all’art. 28 del Contratto, al comma 5.

«Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.»

CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007 (quadriennio normativo 2006-2009) — ARAN / Ministero dell’Istruzione · 2007

L’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, 22 nella scuola elementare (primaria) e 18 nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria e artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.

2.

Secondo quanto riportato all’art. 28 del Contratto, al comma 5.

«Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.»

CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007 (quadriennio normativo 2006-2009) — ARAN / Ministero dell’Istruzione · 2007

Alle 22 ore settimanali degli insegnanti elementari si aggiungono 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica in incontri collegiali, in tempi non coincidenti con le lezioni.

3.

Secondo quanto riportato all’art. 43 del Contratto, al comma 5 e c. 14.

«Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in venticinque ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in ventidue ore settimanali nella scuola primaria e in diciotto ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle ventidue ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti della scuola primaria, vanno aggiunte due ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, esclusivamente alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.»

CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 18 gennaio 2024 (triennio 2019-2021) — ARAN · 2024

L’art. 43 del CCNL 18 gennaio 2024, che abroga l’art. 28 del CCNL 2007, conferma l’orario di insegnamento: 25 ore all’infanzia, 22 alla primaria più 2 di programmazione, 18 alla secondaria, in non meno di cinque giornate.

Norma è un assistente di orientamento normativo per docenti. Non è il Ministero, non è un sindacato e non sostituisce il testo ufficiale né una consulenza sul caso concreto. La risposta è in italiano, agganciata ai passaggi del corpus, con uno score di affidabilità. Se manca del tutto un aggancio alle fonti, Norma tace.