Secondo quanto riportato all’art. 1 del Decreto, al comma 1 e c. 3.
«Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente. [...] E' garantita l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.»
D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 — Testo unico della scuola — Stato italiano / Normattiva · 1994
Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento, intesa come autonomia didattica e libera espressione culturale, insieme all’autonomia professionale nell’attività didattica, scientifica e di ricerca.