Ordinamento scolastico

Collegio dei docenti e Consiglio di istituto

5 affermazioni. Nessuna frase senza referenza.

1.

Secondo quanto riportato all’art. 1 del Decreto, al comma 1 e c. 3.

«Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente. [...] E' garantita l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.»

D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 — Testo unico della scuola — Stato italiano / Normattiva · 1994

Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento, intesa come autonomia didattica e libera espressione culturale, insieme all’autonomia professionale nell’attività didattica, scientifica e di ricerca.

2.

Secondo quanto riportato all’art. 7 del Decreto, al comma 1.

«Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto [...]. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che [...] assumono la contitolarità di classi del circolo o istituto.»

D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 — Testo unico della scuola — Stato italiano / Normattiva · 1994

Il Collegio dei docenti comprende il personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell’istituto e i docenti di sostegno contitolari delle classi.

3.

Secondo quanto riportato all’art. 7 del Decreto, al comma 2, lett. a.

«Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa [...] e favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente.»

D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 — Testo unico della scuola — Stato italiano / Normattiva · 1994

Il Collegio dei docenti ha potere deliberante sul funzionamento didattico, cura la programmazione dell’azione educativa e il coordinamento interdisciplinare e deve esercitare tali competenze rispettando la libertà di insegnamento di ciascun docente.

4.

Secondo quanto riportato all’art. 10 del Decreto, al comma 3.

«Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio [...].»

D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 — Testo unico della scuola — Stato italiano / Normattiva · 1994

Fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e degli organi collegiali di classe, il Consiglio di istituto delibera sull’organizzazione e sulla programmazione della vita e dell’attività scolastica nelle materie attribuitegli e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

5.

Secondo quanto riportato all’art. 5 del Decreto, al comma 8 e c. 9.

«Il programma annuale è predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento al Consiglio d'istituto per l'approvazione. [...] La delibera di approvazione del programma annuale è adottata dal Consiglio d'istituto entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.»

D.I. 28 agosto 2018, n. 129 — Gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche — Ministero dell’Istruzione / Normattiva · 2018

Il programma annuale è predisposto dal dirigente scolastico con il DSGA, proposto dalla Giunta esecutiva al Consiglio d'istituto entro il 30 novembre e approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre.

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