Mobilità

Perdenti posto: infanzia, primaria e secondaria

30 affermazioni. Nessuna frase senza referenza.

1.

Secondo quanto riportato all’art. 3 «Mobilità territoriale» del CCNI, al comma 7.

«Il personale docente titolare di cattedra o posto in scuole oggetto di dimensionamento o soppressione o contrazione di organico, individuato soprannumerario in base ai criteri riportati nelle specifiche disposizioni contenute nei successivi articoli del presente contratto, ha titolo a partecipare a domanda alle operazioni di mobilità. Qualora nel corso delle stesse operazioni non ottenga il trasferimento nelle preferenze richieste, ovvero non possa essere reintegrato nella scuola di titolarità resasi disponibile nel corso e per effetto delle medesime operazioni, è soggetto al trasferimento d’ufficio al fine di ottenere una nuova titolarità. Le modalità di individuazione del soprannumerario, i criteri di effettuazione dei trasferimenti d’ufficio e l’ordine delle operazioni ad essi attinenti sono riportati negli specifici titoli del presente contratto, riguardanti ciascuna tipologia di personale.»

CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA 10 marzo 2026 (triennio 2025/26-2027/28) — Ministero dell’Istruzione e del Merito · 2026

Il docente titolare in una scuola oggetto di dimensionamento, soppressione o contrazione di organico, individuato soprannumerario, ha titolo a partecipare a domanda alle operazioni di mobilità; se non ottiene il trasferimento nelle preferenze richieste e non viene reintegrato nella scuola di titolarità, è soggetto al trasferimento d’ufficio per ottenere una nuova titolarità.

2.

Secondo quanto riportato all’art. 6 «Procedimento dei trasferimenti e dei passaggi» del CCNI, al comma 2.

«Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi: I fase: trasferimenti all’interno del comune; II fase: trasferimenti tra comuni della stessa provincia; III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.»

CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA 10 marzo 2026 (triennio 2025/26-2027/28) — Ministero dell’Istruzione e del Merito · 2026

I movimenti si articolano in tre fasi: I, trasferimenti all’interno del comune; II, trasferimenti tra comuni della stessa provincia; III, mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.

3.

Secondo quanto riportato all’art. 6 «Procedimento dei trasferimenti e dei passaggi» del CCNI, al comma 5.

«Le operazioni di cui al comma 2 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l’ordine definito dall’Allegato 1 e si svolgono secondo la tempistica prevista nelle relative Ordinanze Ministeriali.»

CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA 10 marzo 2026 (triennio 2025/26-2027/28) — Ministero dell’Istruzione e del Merito · 2026

Trasferimenti e passaggi, territoriali e professionali, seguono l’ordine dell’Allegato 1 e la tempistica delle ordinanze ministeriali sulla mobilità. Non è un ordine discrezionale dell’ufficio: è l’ordine contrattuale delle operazioni.

4.

Secondo quanto riportato all’art. 8 «Sedi disponibili per le operazioni di mobilità» del CCNI, al comma 1.

«Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d’ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, dalle effettive vacanze risultanti all’inizio dell’anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e sui posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia comunicati a cura dell’ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.»

CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA 10 marzo 2026 (triennio 2025/26-2027/28) — Ministero dell’Istruzione e del Merito · 2026

Le sedi per i movimenti a domanda e d’ufficio sono le vacanze effettive all’inizio dell’anno scolastico dei movimenti, da variazioni di stato giuridico e dai posti vacanti dell’organico dell’autonomia comunicati al sistema informativo.

5.

Secondo quanto riportato all’art. 13 «Sistema delle precedenze ed esclusione dalla graduatoria interna d’istituto» del CCNI, al comma 2.

«I docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).»

CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA 10 marzo 2026 (triennio 2025/26-2027/28) — Ministero dell’Istruzione e del Merito · 2026

I docenti con le precedenze dei punti I, III, IV e VII dell’art. 13 non entrano nella graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto, salvo che la contrazione di organico renda strettamente necessario il loro coinvolgimento (ad esempio soppressione della scuola).

6.

Secondo quanto riportato all’art. 13 «Sistema delle precedenze ed esclusione dalla graduatoria interna d’istituto» del CCNI, al comma 1, punto II.

«Tutto il personale docente trasferito a domanda condizionata o d’ufficio per non aver presentato domanda, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno), ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici del decennio successivo al provvedimento suddetto. [...] Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno del decennio e che richiedano come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti d’ufficio o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto.»

CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA 10 marzo 2026 (triennio 2025/26-2027/28) — Ministero dell’Istruzione e del Merito · 2026

Chi è stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata ha, per il decennio successivo, precedenza al rientro nella scuola di precedente titolarità, se la chiede come prima preferenza in ciascun anno e resta nella stessa provincia e tipologia di posto.

7.

Secondo quanto riportato all’art. 18 «Trattamento dei docenti nelle scuole dimensionate» del CCNI, al comma 1, lett. A.

«Nel caso in cui due o più istituzioni vengano accorpate per costituire una nuova istituzione scolastica, con conseguente costituzione di un unico organico, tutti i docenti titolari nell’anno scolastico precedente il dimensionamento, distinti per grado/tipologia di posto/classe di concorso, confluiscono in un’unica graduatoria ai fini della individuazione del perdente posto determinato per l’anno da cui decorre il dimensionamento.»

CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA 10 marzo 2026 (triennio 2025/26-2027/28) — Ministero dell’Istruzione e del Merito · 2026

Se due o più scuole sono unificate in un unico organico, tutti i titolari dell’anno precedente, distinti per grado, tipologia di posto e classe di concorso, confluiscono in un’unica graduatoria per individuare il perdente posto dell’anno da cui decorre il dimensionamento.

8.

Secondo quanto riportato all’art. 19 «Individuazione perdenti posto della scuola dell’infanzia e della scuola primaria» del CCNI, al comma 1.

«L'individuazione dei soprannumerari viene effettuata nei confronti dei docenti titolari sui posti comuni, su posti di educazione motoria, su posti speciali, su posti di sostegno, su posti ad indirizzo didattico differenziato, su posti di ruolo speciale in scuole speciali e, limitatamente alla scuola primaria, su posti dei centri di istruzione per gli adulti della scuola primaria attivati presso i centri territoriali.»

CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA 10 marzo 2026 (triennio 2025/26-2027/28) — Ministero dell’Istruzione e del Merito · 2026

Nella scuola dell’infanzia e primaria l’individuazione dei soprannumerari riguarda i titolari su posto comune, educazione motoria, posti speciali, sostegno, indirizzo didattico differenziato, ruolo speciale, e, nella sola primaria, i posti dei centri di istruzione per gli adulti.

9.

Secondo quanto riportato all’art. 19 «Individuazione perdenti posto della scuola dell’infanzia e della scuola primaria» del CCNI, al comma 2.

«L'individuazione dei soprannumerari viene effettuata distintamente per le varie tipologie di posto esistenti. Pertanto, la contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto non è compensata dalla eventuale disponibilità su altra tipologia di posto. Per i posti di sostegno l’individuazione dei soprannumerari sarà effettuata distintamente per ciascuna tipologia: A) sostegno vista; B) sostegno udito; C) sostegno psicofisici, secondo le modalità e i criteri fissati nel presente articolo.»

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I soprannumerari si individuano distintamente per tipologia di posto: la contrazione su una tipologia non si copre con la disponibilità su un’altra. Sul sostegno l’individuazione è distinta per vista, udito e psicofisici.

10.

Secondo quanto riportato all’art. 19 «Individuazione perdenti posto della scuola dell’infanzia e della scuola primaria» del CCNI, al comma 3.

«Nell’organico della scuola primaria vengono compilate distinte graduatorie per ognuna delle tipologie di posto che compongono l’organico stesso (posto comune, lingua inglese, educazione motoria). Nella scuola primaria il personale in soprannumero per l’insegnamento della lingua inglese, prima delle operazioni di mobilità, confluisce nella graduatoria relativa al tipo posto comune e solo da questa graduatoria vengono individuati i docenti perdenti posto sull’organico dell’istituto.»

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Nella primaria il personale in soprannumero sull’inglese confluisce, prima dei movimenti, nella graduatoria del posto comune: i perdenti posto dell’istituto si individuano solo da quella graduatoria.

11.

Secondo quanto riportato all’art. 19 «Individuazione perdenti posto della scuola dell’infanzia e della scuola primaria» del CCNI, al comma 4.

«Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all'albo dell’istituzione scolastica delle relative graduatorie comprendenti gli insegnanti titolari su scuola nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali. [...] Qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui sopra, il dirigente scolastico provvede d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.»

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Entro quindici giorni dal termine delle domande di mobilità il dirigente scolastico forma e pubblica all’albo la graduatoria dei titolari, con i punteggi della tabella per i trasferimenti d’ufficio; chi non ha dichiarato i titoli riceve il punteggio d’ufficio sugli atti in possesso della scuola e, a parità, prevale la maggiore età anagrafica.

12.

Secondo quanto riportato all’art. 19 «Individuazione perdenti posto della scuola dell’infanzia e della scuola primaria» del CCNI, al comma 5.

«I dirigenti scolastici, sulla base del nuovo organico e delle graduatorie di cui al comma 4, devono notificare formalmente, nel rispetto del Codice dell’Amministrazione Digitale, immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d'ufficio. I docenti individuati come perdenti posto, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione, entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerarietà, del modulo domanda di trasferimento. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l'eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma sostituisce integralmente quella precedente.»

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Il dirigente scolastico notifica immediatamente al docente la posizione di soprannumero e che si procederà al trasferimento d’ufficio; il perdente posto è riammesso a presentare, o a sostituire, la domanda di trasferimento entro cinque giorni dalla comunicazione dell’accertata soprannumerarietà.

13.

Secondo quanto riportato all’art. 21 «Individuazione perdenti posto nella scuola secondaria di I e II grado» del CCNI, al comma 1.

«Non si procede all’individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia possibile costituire l’orario con 18 ore settimanali d’insegnamento utilizzando spezzoni orari della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quelle di completamento. Salvo quanto sopra precisato, nei confronti dei docenti i quali - rispetto all'organico dell’autonomia determinato per l'anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti ed i passaggi - risultano in soprannumero, si procede al trasferimento d'ufficio.»

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Nella secondaria non si è soprannumerari se l’orario può arrivare a 18 ore con spezzoni della stessa classe di concorso nella scuola di titolarità o di completamento. Altrimenti il trasferimento d’ufficio segue la tabella di valutazione, con individuazione distinta per cattedre, posti e, nel I grado, per tipologia di sostegno.

14.

Secondo quanto riportato all’art. 21 «Individuazione perdenti posto nella scuola secondaria di I e II grado» del CCNI, al comma 4.

«I dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella organica e delle graduatorie di cui al comma 3, e nel rispetto del Codice dell’Amministrazione Digitale, devono notificare tempestivamente agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d'ufficio.»

CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA 10 marzo 2026 (triennio 2025/26-2027/28) — Ministero dell’Istruzione e del Merito · 2026

Nella secondaria il dirigente, sulla nuova tabella organica e sulla graduatoria, notifica tempestivamente agli interessati la posizione di soprannumero e che si procederà al trasferimento d’ufficio.

15.

Secondo quanto riportato all’art. 22 «Trattamento dei perdenti posto nella scuola secondaria di I e II grado» del CCNI, al comma 1 e c. 6.

«L'insegnante, titolare su posto-sede, individuato come perdente posto sull’organico dell’autonomia del proprio istituto sulla base della graduatoria formulata dal dirigente scolastico ai sensi del presente contratto, può partecipare ai trasferimenti a domanda. [...] In ogni caso non si procede al trasferimento d'ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata.»

CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA 10 marzo 2026 (triennio 2025/26-2027/28) — Ministero dell’Istruzione e del Merito · 2026

Nella secondaria il perdente posto può partecipare ai trasferimenti a domanda; in ogni caso non si procede al trasferimento d’ufficio se la domanda, anche condizionata, è accolta.

16.

Secondo quanto riportato all’art. 19 «Individuazione perdenti posto della scuola dell’infanzia e della scuola primaria» del CCNI, al comma 7.

«Per le situazioni di soprannumero relative all'organico dell’autonomia determinato per l'anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine: 1. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo; 2. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse. [...] Nell’ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.»

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Se più insegnanti concorrono, si considera in soprannumero prima chi è entrato nell’organico dal precedente 1° settembre per mobilità volontaria o assunzione in ruolo, poi chi c’era già o è arrivato d’ufficio o a domanda condizionata; a parità di punteggio prevale l’età anagrafica.

17.

Secondo quanto riportato all’art. 22 «Trattamento dei perdenti posto nella scuola secondaria di I e II grado» del CCNI, al comma 2-4.

«Il perdente posto che presenta domanda di trasferimento può condizionarla al permanere della propria posizione di soprannumerarietà, rispondendo negativamente alla domanda contenuta nell'apposita casella del modulo domanda, ovvero non condizionarla, desiderando partecipare comunque al movimento secondo le modalità indicate ai successivi commi. In entrambi i casi esso partecipa alle operazioni di trasferimento con le modalità ed i punteggi previsti per i movimenti a domanda. In caso di accoglimento della domanda condizionata il docente si considera a tutti gli effetti trasferito d'ufficio.»

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Nella secondaria il perdente posto può condizionare la domanda al permanere del soprannumero, oppure partecipare comunque al movimento; in entrambi i casi usa i punteggi a domanda, e se la condizionata è accolta si considera trasferito d’ufficio.

18.

Secondo quanto riportato all’art. 22 «Trattamento dei perdenti posto nella scuola secondaria di I e II grado» del CCNI, al comma 7.

«Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile, il docente medesimo viene trasferito d'ufficio in una scuola del comune di titolarità. In subordine, l'insegnante viene trasferito in una scuola di un comune viciniore sulla base dell'apposita tabella di viciniorietà all'uopo predisposta e pubblicizzata prima dell'effettuazione dei movimenti secondo l’ordine delle operazioni di cui all’allegato 1.»

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Se il perdente posto della secondaria non presenta domanda, o nessuno dei posti richiesti è disponibile, è trasferito d’ufficio in una scuola del comune di titolarità e, in subordine, in un comune viciniore secondo la tabella pubblicata prima dei movimenti e l’ordine dell’Allegato 1.

19.

Secondo quanto riportato all’art. 20 «Trattamento perdenti posto della scuola dell’infanzia e della scuola primaria» del CCNI, al comma 1.

«Il trasferimento d'ufficio viene disposto nei confronti degli insegnanti, compresi nella graduatoria compilata dal dirigente scolastico secondo le relative disposizioni di cui al precedente articolo, che permangono, nel corso dei movimenti, nella condizione di perdente posto, fermo restando che l'accoglimento della domanda di trasferimento, anche se condizionata, prevale sul trasferimento d'ufficio.»

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Il trasferimento d’ufficio si dispone verso gli insegnanti che, secondo la graduatoria del dirigente scolastico, restano perdenti posto nel corso dei movimenti; l’accoglimento della domanda di trasferimento, anche condizionata, prevale sul trasferimento d’ufficio.

20.

Secondo quanto riportato all’art. 20 «Trattamento perdenti posto della scuola dell’infanzia e della scuola primaria» del CCNI, al comma 2.

«I docenti da trasferire d'ufficio che si trovino in concorrenza rispetto alle sedi loro assegnabili sono graduati secondo il punteggio spettante a ciascuno in base a tutti gli elementi di cui alla apposita tabella allegata al presente contratto. In caso di parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.»

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I docenti da trasferire d’ufficio che concorrono per le stesse sedi sono graduati secondo il punteggio della tabella allegata al CCNI; a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

21.

Secondo quanto riportato all’art. 20 «Trattamento perdenti posto della scuola dell’infanzia e della scuola primaria» del CCNI, al comma 5.

«L'insegnante individuato come perdente posto ha facoltà di partecipare anche ai trasferimenti a domanda. Ovviamente, in tal caso, il modulo domanda deve essere compilato integralmente. Non si procede al trasferimento d'ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata.»

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L’insegnante individuato come perdente posto può partecipare anche ai trasferimenti a domanda, compilando integralmente il modulo; se la domanda, anche condizionata, viene accolta, non si procede al trasferimento d’ufficio.

22.

Secondo quanto riportato all’art. 20 «Trattamento perdenti posto della scuola dell’infanzia e della scuola primaria» del CCNI, al comma 6.

«Il perdente posto che presenti domanda di trasferimento può condizionarla o meno al permanere della situazione che determina la necessità del suo trasferimento d'ufficio. In entrambi i casi, esso partecipa al movimento con le modalità ed il punteggio previsti per i trasferimenti a domanda. Ovviamente, le preferenze espresse, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda.»

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Il perdente posto che presenta domanda di trasferimento può condizionarla o meno al permanere della situazione che rende necessario il trasferimento d’ufficio; in entrambi i casi partecipa con le modalità e il punteggio dei trasferimenti a domanda, e le preferenze si valutano con quel punteggio.

23.

Secondo quanto riportato all’art. 20 «Trattamento perdenti posto della scuola dell’infanzia e della scuola primaria» del CCNI, al comma 7.

«In caso di accoglimento della domanda condizionata l'insegnante si considera a tutti gli effetti come trasferito d'ufficio. Il personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di titolarità oppure relativo al distretto sub comunale di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni ovvero ad altri distretti sub comunali.»

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Se la domanda condizionata è accolta, l’insegnante si considera a tutti gli effetti trasferito d’ufficio. Può indicare anche altri comuni, ma deve mettere prima il codice dell’intero comune (o distretto subcomunale) di titolarità.

24.

Secondo quanto riportato all’art. 20 «Trattamento perdenti posto della scuola dell’infanzia e della scuola primaria» del CCNI, al comma 8.

«Qualora nel corso dei trasferimenti si determini nell'istituto di titolarità dell'interessato una disponibilità di posto, anche di posto lingua, se richiesto da docente avente titolo e titolare di posto comune, non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata ed il docente viene riassorbito nella scuola. Nel caso di concorrenza di più soprannumerari viene riassorbito chi precede nella graduatoria formulata dal dirigente scolastico.»

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Se nel corso dei movimenti si libera un posto nell’istituto di titolarità, anche di lingua se richiesto da titolare di posto comune avente titolo, la domanda condizionata non opera e il docente è riassorbito; se più soprannumerari concorrono, resta chi precede in graduatoria.

25.

Secondo quanto riportato all’art. 20 «Trattamento perdenti posto della scuola dell’infanzia e della scuola primaria» del CCNI, al comma 9.

«Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile, il docente medesimo viene trasferito d'ufficio nel comune di titolarità, nel corso della prima fase dei movimenti. In subordine, l'insegnante viene trasferito d'ufficio in una scuola del comune più vicino a quello di precedente titolarità sempre sulla base dell'apposita tabella di viciniorietà all'uopo predisposta e pubblicizzata prima dell'effettuazione dei movimenti. Il trasferimento d'ufficio dei titolari di posto comune viene disposto considerando anche i posti di lingua inglese, se richiesti, e in subordine posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano centri territoriali. Tale operazione segue la mobilità dei titolari delle precedenze di cui all’art 13 e precede, nella sola provincia di titolarità, i trasferimenti a domanda.»

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Se il perdente posto non presenta domanda, oppure nessuno dei posti richiesti è disponibile, viene trasferito d’ufficio nel comune di titolarità nella prima fase dei movimenti; in subordine, in una scuola del comune più vicino secondo la tabella di viciniorietà. Per i titolari di posto comune si considerano anche i posti di lingua inglese, se richiesti, e in subordine i posti di istruzione per l’età adulta. L’operazione segue le precedenze dell’art. 13 e, nella sola provincia di titolarità, precede i trasferimenti a domanda.

26.

Secondo quanto riportato all’art. 20 «Trattamento perdenti posto della scuola dell’infanzia e della scuola primaria» del CCNI, al comma 10.

«Ove ciò non sia possibile per carenza di posti in tutti i comuni della provincia, il docente viene assegnato in soprannumero sulla provincia.»

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Se in tutti i comuni della provincia mancano posti, il docente viene assegnato in soprannumero sulla provincia.

27.

Secondo quanto riportato al Allegato 1, I fase, lett. F «Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo» del CCNI.

«F) trasferimenti d'ufficio, nel comune di titolarità e per la medesima tipologia di posto, dei docenti soprannumerari che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse nel modulo domanda;»

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Nella prima fase, i trasferimenti d’ufficio nel comune di titolarità e per la medesima tipologia di posto riguardano i docenti soprannumerari che non hanno prodotto domanda o che, avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse.

28.

Secondo quanto riportato al Allegato 1, II fase, lett. A «Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo» del CCNI.

«A) trasferimenti d’ufficio, secondo l’ordine di vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità stabilito dalle apposite tabelle, dei docenti titolari di posti e cattedre che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento (trasferimento o passaggio di cattedra) a domanda; trasferimenti a domanda condizionata solo per la stessa tipologia di posto di titolarità;»

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Nella seconda fase (trasferimenti da un comune all’altro della provincia) i primi movimenti sono i trasferimenti d’ufficio, secondo l’ordine di vicinanza al comune di titolarità, dei docenti che non hanno prodotto domanda o che, avendola prodotta, non hanno ottenuto il movimento a domanda. Quel passaggio precede, nella provincia, i trasferimenti a domanda.

29.

Secondo quanto riportato al Allegato 1, II fase, lett. H «Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo» del CCNI.

«H) trasferimenti d’ufficio dei docenti titolari su provincia che non hanno ottenuto il movimento a domanda nel corso delle precedenti operazioni;»

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Nella seconda fase, dopo i movimenti a domanda, restano i trasferimenti d’ufficio dei docenti titolari su provincia che non hanno ottenuto il movimento a domanda. È una fattispecie diversa dal perdente posto titolare su scuola: riguarda chi è ancora senza titolarità definitiva sulla scuola.

30.

Secondo quanto riportato all’art. 2 «Destinatari» del CCNI, al comma 5.

«I docenti ancora in attesa di titolarità definitiva nella provincia, ivi compresi il personale docente che ha perso la titolarità definitiva ai sensi dell’articolo 47 del C.C.N.L. 18 gennaio 2024 o in esubero provinciale, sono tenuti a presentare domanda di trasferimento. I predetti docenti, al fine di ottenere una titolarità definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono esprimere preferenze ai sensi dell’art. 6, comma 1 del presente contratto. Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a titolarità definitiva prima delle operazioni relative alla III Fase secondo l’articolo 6 del presente contratto. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene assegnata d’ufficio la titolarità disponibile su provincia, seguendo la tabella di viciniorietà tra comuni, a partire dalla prima preferenza valida espressa per scuola, distretto o comune. [...] In caso di mancata presentazione della domanda i docenti di cui al presente comma sono sottoposti, previa individuazione da parte del competente ufficio territoriale, alla mobilità d’ufficio, con punti zero, e si considera come partenza il primo comune della provincia di titolarità secondo l’ordine dei Bollettini.»

CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA 10 marzo 2026 (triennio 2025/26-2027/28) — Ministero dell’Istruzione e del Merito · 2026

I docenti ancora in attesa di titolarità definitiva nella provincia, compresi chi ha perso la titolarità ai sensi dell’art. 47 CCNL o è in esubero provinciale, devono presentare domanda di trasferimento; se nessuna preferenza è soddisfatta, ricevono titolarità d’ufficio prima della III fase, secondo la tabella di viciniorietà a partire dalla prima preferenza valida. Senza domanda, la mobilità d’ufficio è a punti zero dal primo comune della provincia.

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