Secondo quanto riportato all’art. 3 «Mobilità territoriale» del CCNI, al comma 7.
«Il personale docente titolare di cattedra o posto in scuole oggetto di dimensionamento o soppressione o contrazione di organico, individuato soprannumerario in base ai criteri riportati nelle specifiche disposizioni contenute nei successivi articoli del presente contratto, ha titolo a partecipare a domanda alle operazioni di mobilità. Qualora nel corso delle stesse operazioni non ottenga il trasferimento nelle preferenze richieste, ovvero non possa essere reintegrato nella scuola di titolarità resasi disponibile nel corso e per effetto delle medesime operazioni, è soggetto al trasferimento d’ufficio al fine di ottenere una nuova titolarità. Le modalità di individuazione del soprannumerario, i criteri di effettuazione dei trasferimenti d’ufficio e l’ordine delle operazioni ad essi attinenti sono riportati negli specifici titoli del presente contratto, riguardanti ciascuna tipologia di personale.»
CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA 10 marzo 2026 (triennio 2025/26-2027/28) — Ministero dell’Istruzione e del Merito · 2026
Il docente titolare in una scuola oggetto di dimensionamento, soppressione o contrazione di organico, individuato soprannumerario, ha titolo a partecipare a domanda alle operazioni di mobilità; se non ottiene il trasferimento nelle preferenze richieste e non viene reintegrato nella scuola di titolarità, è soggetto al trasferimento d’ufficio per ottenere una nuova titolarità.