Secondo quanto riportato all’art. 16 del Contratto, al comma 1.
«Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.»
CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007 (quadriennio normativo 2006-2009) — ARAN / Ministero dell’Istruzione · 2007
Compatibilmente con il servizio, a domanda, si possono chiedere permessi brevi non superiori alla metà dell’orario giornaliero e, per i docenti, fino a un massimo di due ore; per i docenti l’unità minima è l’ora di lezione.