Secondo quanto riportato all’art. 15 del Contratto, al comma 6.
«I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.»
CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007 (quadriennio normativo 2006-2009) — ARAN / Ministero dell’Istruzione · 2007
I permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104/1992, come recepiti dal CCNL, sono retribuiti, non si computano nei limiti dei permessi contrattuali e non riducono le ferie; per i docenti vanno possibilmente fruiti in giornate non ricorrenti.