Assenze e permessi

Permessi legge 104/1992

3 affermazioni. Nessuna frase senza referenza.

1.

Secondo quanto riportato all’art. 15 del Contratto, al comma 6.

«I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.»

CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007 (quadriennio normativo 2006-2009) — ARAN / Ministero dell’Istruzione · 2007

I permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104/1992, come recepiti dal CCNL, sono retribuiti, non si computano nei limiti dei permessi contrattuali e non riducono le ferie; per i docenti vanno possibilmente fruiti in giornate non ricorrenti.

2.

Secondo Articolo di settore, art. 13 c. 1 punto IV CCNI, sezioni familiari, preferenze e condizioni.

«Il docente che ha la necessità di assistere un familiare beneficiario della Legge 104/92, per il quale è stata certificata la connotazione di gravità con il riconoscimento dell’art.3 comma 3, ha diritto ad usufruire della precedenza per il trasferimento nel comune di residenza dell’assistito. [...] Il docente appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all’interno e per la provincia che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. [...] La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza [...], ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda.»

Mobilità docenti 2026/27: precedenza per assistenza familiare con legge 104/92 — Orizzonte Scuola · 2026

Secondo Orizzonte Scuola, chi assiste un familiare con L. 104 art. 3 c. 3 ha precedenza di mobilità nel comune di residenza dell’assistito (figlio, coniuge, genitore, fratello/sorella, in quest’ordine), se indica quel comune come prima preferenza; senza quell’indicazione la domanda resta volontaria, senza precedenza.

3.

Secondo quanto riportato all’art. 33 del Legge, al comma 3.

«Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un’unione civile ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado.»

Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33 — Stato italiano / Normattiva · 1992

Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, anche continuativi, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità non ricoverata a tempo pieno, se è coniuge, parte di unione civile, convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado (entro il terzo in certi casi).

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