Assenze e permessi

Permessi retribuiti, lutto e matrimonio

12 affermazioni. Nessuna frase senza referenza.

1.

Secondo quanto riportato all’art. 15 del Contratto, al comma 1.

«Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi: - partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; - lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi.»

CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007 (quadriennio normativo 2006-2009) — ARAN / Ministero dell’Istruzione · 2007

Il dipendente a tempo indeterminato ha diritto, con documentazione anche autocertificata, a 8 giorni complessivi per concorsi o esami (compreso il viaggio) e a 3 giorni per evento di lutto (coniuge, parenti entro il secondo grado, famiglia anagrafica o convivente stabile, affini di primo grado), anche non continuativi.

2.

Secondo quanto riportato all’art. 15 del Contratto, al comma 2.

«Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.»

CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007 (quadriennio normativo 2006-2009) — ARAN / Ministero dell’Istruzione · 2007

Il dipendente a tempo indeterminato ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito per anno scolastico per motivi personali o familiari, documentati anche con autocertificazione.

3.

Secondo quanto riportato all’art. 15 del Contratto, al comma 3.

«Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.»

CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007 (quadriennio normativo 2006-2009) — ARAN / Ministero dell’Istruzione · 2007

Spetta un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente ma fruibile da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio.

4.

Secondo quanto riportato all’art. 15 del Contratto, al comma 4.

«I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.»

CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007 (quadriennio normativo 2006-2009) — ARAN / Ministero dell’Istruzione · 2007

I permessi dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 15 possono cumularsi nell’anno scolastico, non riducono le ferie e valgono per l’anzianità di servizio.

5.

Secondo quanto riportato all’art. 19 del Contratto, al comma 7.

«Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato [...] sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2.»

CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007 (quadriennio normativo 2006-2009) — ARAN / Ministero dell’Istruzione · 2007

Al personale a tempo determinato sono concessi permessi non retribuiti fino a otto giorni per concorsi o esami e fino a sei giorni per i motivi personali o familiari di cui all’art. 15 c. 2.

6.

Secondo quanto riportato all’art. 19 del Contratto, al comma 9 e c. 12.

«Il dipendente di cui al presente articolo ha diritto a tre giorni di permesso retribuito per lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado. [...] Il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.»

CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007 (quadriennio normativo 2006-2009) — ARAN / Ministero dell’Istruzione · 2007

Il personale a tempo determinato ha comunque diritto a tre giorni di permesso retribuito per lutto, nei limiti del rapporto, e a 15 giorni consecutivi retribuiti per matrimonio.

7.

Secondo Articolo di settore, art. 35 c. 12 CCNL 2019/21, sezioni «I 3 giorni sono per anno scolastico» e proporzione.

«Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) [...] ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. [...] I 3 giorni sono tali per tutti i lavoratori, indipendentemente dal numero di ore della supplenza, non c’è proporzione da fare.»

Permessi, 3 giorni retribuiti anche per i precari. Sono attribuiti e non concessi, domanda e autocertificazione — Orizzonte Scuola · 2026

Orizzonte Scuola, sul CCNL 2019/21, scrive che i docenti con contratto al 31 agosto o al 30 giugno hanno diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari, anche con autocertificazione; i tre giorni non sono proporzionali alle ore della supplenza.

8.

Secondo Articolo di settore, sezione «I permessi sono attribuiti e non concessi».

«Il personale “ha diritto, a domanda”, pertanto il permesso è attribuito e non concesso. [...] Non può esserci dunque da parte del Dirigente Scolastico una valutazione di merito.»

Permessi, 3 giorni retribuiti anche per i precari. Sono attribuiti e non concessi, domanda e autocertificazione — Orizzonte Scuola · 2026

Per Orizzonte Scuola i tre giorni di permesso retribuito dei precari annuali sono attribuiti e non concessi: il personale «ha diritto, a domanda», senza valutazione di merito del dirigente sul motivo.

9.

Secondo Articolo di settore, novità CCNL 2019/21 sui supplenti annuali.

«una novità del CCNL 2019-2021 riguarda i supplenti annuali con contratto al 31 agosto o al 30 giugno: anche loro hanno ora diritto a 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari (art. 35, comma 12). Tuttavia, per i supplenti non è previsto automaticamente il riconoscimento della conversione delle ferie in ulteriori 6 giorni di permesso, come avviene per i docenti di ruolo: l’estensione riguarda esclusivamente i 3 giorni di permesso retribuito.»

Permessi retribuiti a scuola, 3 + 6 giorni: un diritto contrattuale conquistato e garantito dall’autocertificazione — Orizzonte Scuola · 2026

Secondo Orizzonte Scuola il CCNL 2019/21 estende ai supplenti al 31 agosto o 30 giugno solo i tre giorni di permesso retribuito: la conversione delle ferie in ulteriori sei giorni, prevista per il ruolo, non è automatica per i precari.

10.

Secondo Articolo di settore, sezione sull’autocertificazione e i limiti del dirigente.

«Il motivo deve essere dichiarato, ma non deve essere documentato oltre l’autocertificazione. [...] Il dirigente scolastico non può valutare, giudicare o sindacare la natura del motivo dichiarato, né richiedere prove aggiuntive.»

Permessi retribuiti a scuola, 3 + 6 giorni: un diritto contrattuale conquistato e garantito dall’autocertificazione — Orizzonte Scuola · 2026

Orizzonte Scuola sostiene che per i 3+6 giorni il motivo va dichiarato con autocertificazione, senza prove aggiuntive, e che il dirigente non può sindacare la «serietà» del motivo: può solo verificare che l’autocertificazione non sia generica.

11.

Secondo quanto riportato all’art. 35 del Contratto, al comma 12.

«Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.»

CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 18 gennaio 2024 (triennio 2019-2021) — ARAN · 2024

Il personale docente, educativo e ATA assunto per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività (30 giugno) ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico per motivi personali o familiari, anche con autocertificazione.

12.

Secondo quanto riportato all’art. 35 del Contratto, al comma 13-14.

«Al personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato diverso da quello di cui al comma 12 sono, invece, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni ad anno scolastico, per i motivi previsti dall’art. 15, comma 2 del CCNL 29 novembre 2007. [...] sono inoltre concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.»

CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 18 gennaio 2024 (triennio 2019-2021) — ARAN · 2024

Al personale a tempo determinato con contratto diverso da quello annuale o al 30 giugno restano i permessi non retribuiti fino a sei giorni per motivi personali o familiari e fino a otto giorni per concorsi o esami.

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