Secondo quanto riportato all’art. 13 del Contratto, al comma 9.
«Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.»
CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007 (quadriennio normativo 2006-2009) — ARAN / Ministero dell’Istruzione · 2007
I sei giorni di ferie in corso d’anno, per il personale docente, sono subordinati alla sostituzione con altro personale in servizio nella stessa sede e all’assenza di oneri aggiuntivi, anche per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15 c. 2.