Secondo quanto riportato all’art. 1 del Ordinanza, al comma 2.
«Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del CCNI, il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di istituzione scolastica, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Il vincolo opera per i movimenti di ciascuna delle tre fasi della mobilità.»
Ordinanza ministeriale 12 marzo 2026, n. 43 — Mobilità a.s. 2026/2027 — Ministero dell’Istruzione e del Merito · 2026
Ai sensi dell’art. 2 c. 2 del CCNI, come applicato dall’OM 43/2026, chi ottiene la titolarità su una scuola avendola chiesta in modo puntuale, in mobilità territoriale o professionale, non può presentare domanda di mobilità per il triennio successivo; il vincolo vale per ciascuna delle tre fasi.