Mobilità

Vincolo triennale di permanenza

14 affermazioni. Nessuna frase senza referenza.

1.

Secondo quanto riportato all’art. 1 del Ordinanza, al comma 2.

«Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del CCNI, il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di istituzione scolastica, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Il vincolo opera per i movimenti di ciascuna delle tre fasi della mobilità.»

Ordinanza ministeriale 12 marzo 2026, n. 43 — Mobilità a.s. 2026/2027 — Ministero dell’Istruzione e del Merito · 2026

Ai sensi dell’art. 2 c. 2 del CCNI, come applicato dall’OM 43/2026, chi ottiene la titolarità su una scuola avendola chiesta in modo puntuale, in mobilità territoriale o professionale, non può presentare domanda di mobilità per il triennio successivo; il vincolo vale per ciascuna delle tre fasi.

2.

Secondo quanto riportato all’art. 1 del Ordinanza, al comma 2.

«Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI, e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.»

Ordinanza ministeriale 12 marzo 2026, n. 43 — Mobilità a.s. 2026/2027 — Ministero dell’Istruzione e del Merito · 2026

Quel vincolo triennale da sede puntuale non si applica ai beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 CCNI, alle condizioni ivi previste, se hanno ottenuto titolarità fuori dal comune o distretto subcomunale della precedenza, né ai trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa.

3.

Secondo quanto riportato all’art. 1 del Ordinanza, al comma 3 (d.lgs. 59/2017 art. 13 c. 5 e d.lgs. 297/1994 art. 399 c. 3).

«i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024, permangono presso l’istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova.»

Ordinanza ministeriale 12 marzo 2026, n. 43 — Mobilità a.s. 2026/2027 — Ministero dell’Istruzione e del Merito · 2026

I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato a decorrere dalle immissioni in ruolo 2023/2024 permangono presso la scuola del periodo di prova, sullo stesso tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova.

4.

Secondo quanto riportato all’art. 1 del Ordinanza, al comma 3.

«Ai fini del calcolo del triennio di permanenza sono validi: - gli anni di servizio svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria ai sensi della normativa legislativa e contrattuale di riferimento; [...] - l’anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova; - gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito; - l’anno di servizio in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.»

Ordinanza ministeriale 12 marzo 2026, n. 43 — Mobilità a.s. 2026/2027 — Ministero dell’Istruzione e del Merito · 2026

Nel triennio di permanenza dell’art. 1 c. 3 OM 43/2026 contano, tra l’altro, gli anni in utilizzazione o assegnazione provvisoria, l’anno su contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, gli anni in cui la prova è stata differita e l’anno di prova con esito negativo.

5.

Secondo quanto riportato all’art. 1 del Ordinanza, al comma 4 (D.L. 44/2023, art. 5, c. 10).

«a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5 e 6 del citato articolo 5 possono presentare domanda di mobilità soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova [...], fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.»

Ordinanza ministeriale 12 marzo 2026, n. 43 — Mobilità a.s. 2026/2027 — Ministero dell’Istruzione e del Merito · 2026

A decorrere dal 2023/2024, i docenti con nomina a tempo determinato ai sensi dell’art. 5, commi 5 e 6, del D.L. 44/2023 possono presentare domanda di mobilità solo dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nella scuola del percorso di formazione e prova, salvi esubero o soprannumero.

6.

Secondo quanto riportato all’art. 1 del Ordinanza, al comma 5.

«Si precisa che i docenti assunti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo non possono partecipare alle operazioni di mobilità, non essendo ancora immessi in ruolo.»

Ordinanza ministeriale 12 marzo 2026, n. 43 — Mobilità a.s. 2026/2027 — Ministero dell’Istruzione e del Merito · 2026

I docenti ancora assunti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo non possono partecipare alle operazioni di mobilità, non essendo ancora immessi in ruolo.

7.

Secondo quanto riportato all’art. 1 del Ordinanza, al comma 6.

«Ai docenti che rientrano nelle fattispecie di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, è comunque garantita, in deroga ai vincoli di permanenza di cui ai medesimi commi, la partecipazione alle procedure di mobilità, purché rientrino nelle categorie di cui all’articolo 2, comma 6, del CCNI, e alle condizioni ivi previste.»

Ordinanza ministeriale 12 marzo 2026, n. 43 — Mobilità a.s. 2026/2027 — Ministero dell’Istruzione e del Merito · 2026

Ai docenti nelle fattispecie dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 1 OM 43/2026 è comunque garantita, in deroga ai vincoli, la partecipazione alla mobilità se rientrano nelle categorie dell’art. 2, comma 6, del CCNI e alle condizioni ivi previste.

8.

Secondo Articolo di settore, sezione «Cosa devono fare i docenti che hanno diritto alla deroga».

«i docenti che ne hanno diritto devono allegare la dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n.445 del 28/12/2000, e successive modifiche ed integrazioni, nella quale attestano di trovarsi in una delle condizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il docente rientri in una delle categorie previste nelle lettere b), c) e d), deve allegare, inoltre, la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante.»

Trasferimento di provincia 2026/27: le deroghe che consentono ai docenti con vincolo di presentare domanda di mobilità — Orizzonte Scuola · 2026

Per Orizzonte Scuola, chi chiede la deroga al vincolo deve allegare una dichiarazione personale ai sensi del D.P.R. 445/2000; per disabilità, invalidità e analoghe fattispecie va prodotta anche la certificazione contestualmente alla domanda.

9.

Secondo Articolo di settore, sezione «Come deve compilare la domanda di mobilità il docente che ha diritto alla deroga».

«Questi docenti possono usufruire della deroga a condizione che esprimano come prima preferenza il comune, o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti, ove risulti domiciliato il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere. [...] L’indicazione della preferenza per il comune di ricongiungimento/assistenza, ovvero per il distretto sub comunale di residenza per comuni suddivisi in più distretti, è sempre obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento della domanda da parte dell’Ufficio competente.»

Trasferimento di provincia 2026/27: le deroghe che consentono ai docenti con vincolo di presentare domanda di mobilità — Orizzonte Scuola · 2026

Secondo Orizzonte Scuola la deroga al vincolo vale solo se la prima preferenza è il comune (o distretto subcomunale) di ricongiungimento o assistenza; la mancata indicazione di quel comune preclude l’accoglimento della domanda.

10.

Secondo quanto riportato all’art. 2 del CCNI, al comma 2.

«Al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di sede, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Il vincolo opera per i movimenti di ciascuna delle tre fasi della mobilità di cui al successivo art. 6. Si precisa che per richiesta puntuale di sede di cui al primo periodo del presente comma si intende la richiesta puntuale di istituzione scolastica.»

CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA 10 marzo 2026 (triennio 2025/26-2027/28) — Ministero dell’Istruzione e del Merito · 2026

Chi ottiene la titolarità su una scuola avendola chiesta in modo puntuale, in mobilità territoriale o professionale, non può presentare domanda di mobilità per il triennio successivo; il vincolo vale per ciascuna delle tre fasi.

11.

Secondo quanto riportato all’art. 2 del CCNI, al comma 3.

«i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024, permangono presso l’istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova. [...] Il vincolo triennale di cui al presente comma non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GAE.»

CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA 10 marzo 2026 (triennio 2025/26-2027/28) — Ministero dell’Istruzione e del Merito · 2026

I docenti immessi in ruolo dal 2023/2024 restano nella scuola del periodo di prova, sullo stesso tipo di posto e classe di concorso, per almeno tre anni, compreso il periodo di prova, salvo sovrannumero, esubero o legge 104 per fatti sopravvenuti.

12.

Secondo quanto riportato all’art. 2 del CCNI, al comma 6.

«ai docenti che rientrano nelle fattispecie di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, è comunque garantita, in deroga ai vincoli di permanenza di cui ai medesimi commi, la partecipazione alle procedure di mobilità purché rientrino nelle seguenti categorie: a) genitori di figlio minore di anni quattordici, ossia che compie i 14 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; [...] b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;»

CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA 10 marzo 2026 (triennio 2025/26-2027/28) — Ministero dell’Istruzione e del Merito · 2026

In deroga ai vincoli, possono partecipare alla mobilità i genitori di figlio minore di 14 anni, i beneficiari degli artt. 21 e 33 L. 104/1992, chi fruisce dei permessi dell’art. 42 d.lgs. 151/2001 e il coniuge o figlio di invalido civile di cui alla L. 118/1971, alle condizioni dell’art. 2 c. 6 CCNI.

13.

Secondo quanto riportato all’art. 13 del Decreto, al comma 5.

«In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione, salvo che nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.»

D.lgs. 13 aprile 2017, n. 59 — Formazione iniziale, abilitazione e accesso in ruolo — Stato italiano / Normattiva · 2017

Dopo il periodo di prova con esito positivo, il docente è confermato in ruolo nella stessa scuola e deve restarvi, sullo stesso tipo di posto e classe di concorso, per almeno tre anni, compreso il periodo di prova; può comunque chiedere assegnazione provvisoria o utilizzazione nella provincia e accettare una supplenza annuale su altra tipologia o classe di concorso.

14.

Secondo quanto riportato all’art. 5 del Decreto, al comma 10.

«a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5 e 6 del citato articolo 5 possono presentare domanda di mobilità soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.»

D.L. 22 aprile 2023, n. 44, art. 5 — Nomine a tempo determinato e vincolo — Stato italiano / Normattiva · 2023

Dal 2023/2024 i docenti con nomina a tempo determinato ai sensi dell’art. 5, commi 5 e 6, del D.L. 44/2023 possono presentare domanda di mobilità solo dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nella scuola del percorso di formazione e prova, salvi esubero o soprannumero.

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